Hai meno di 35 anni? … Puoi accedere alla legge regionale 27/1993

 

Finalità
La legge regionale n. 27/93 promuove la costituzione e l'avvio di nuove imprese al fine di sviluppare l'imprenditoria giovanile.


Beneficiari
Sono ammesse tutte le imprese artigiane nonché le imprese di minori dimensioni costituite nella forma di: impresa individuale, impresa familiare, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società cooperativa.

Sono escluse le imprese operanti nel settore dei trasporti e delle attività legate alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti agricoli.

  • Il limite di età è 35 anni per le imprese individuali.
  • Per le società i rappresentanti legali ed almeno il 50% dei soci, che detengano almeno il 51% del capitale sociale, devono avere un'età non superiore a 35 anni, al momento della costituzione dell'impresa.
  • Per le società cooperative, i rappresentanti legali ed almeno il 50% dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori e detengano almeno il 51% dei voti nell'assemblea dei soci, devono avere un'età non superiore ai 35 anni, al momento della costituzione dell'impresa.

Limiti:

  • le imprese indicate non devono essere state costituite prima di sei mesi dalla data di presentazione della domanda per l'ottenimento delle agevolazioni finanziarie;
  • I soggetti indicati sopra non possono essere titolari, legali rappresentanti o soci di altra impresa che abbia usufruito delle agevolazioni previste dalla L.R. 27/93;
  • sono escluse le imprese in cui gli immobilizzi tecnici, materiali e immateriali, sono costituiti per oltre il 50% da beni provenienti da cessione o conferimento di azienda o di rami di azienda.

Sono definite di minori dimensioni le imprese aventi non più di 95 dipendenti e non più di 2.582.284,50 € di capitale investito, al netto di ammortamenti e di rivalutazioni monetarie.

 

Iniziative ammissibili
Le iniziative agevolabili sono: 1) la creazione di nuove imprese; 2) acquisto di attività preesistenti. In quest’ultimo caso non sono ammesse le spese di acquisto ma solo le spese per investimenti successivi di ristrutturazione e ammodernamento.


Spese ammissibili

  • Acquisto di terreni o del diritto di superficie;
  • acquisto di fabbricati, limitatamente a quelli di nuova costruzione, in misura non superiore al 40% dell'investimento totale ammissibile;
  • costruzione e/o ristrutturazione di fabbricati in misura non superiore al 40% dell'investimento totale ammissibile;
  • acquisto di impianti, macchinari, attrezzature; ï acquisto di brevetti, marchi e software;
  • marketing operativo e strategico;
  • costo del progetto d'impresa (business plan) in misura non superiore all'1,5% dell'importo degli investimenti sopra riportati.

L'importo dell'investimento ammissibile non può essere superiore a 258.228 €, elevabile a 387.342 € per le imprese che presentano il requisito di priorità per la realizzazione di investimenti innovativi.

Le imprese ammesse alle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge non possono usufruire, per lo stesso investimento, di altre agevolazioni finanziarie disposte dalla normativa regionale, nazionale, comunitaria e di altri Enti pubblici.

 

Priorità
Sono prioritarie le domande delle imprese individuali nelle quali il titolare sia di sesso femminile, nonché delle società nelle quali siano di sesso femminile i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengano almeno il 50% del capitale sociale, nonché le domande delle imprese per le quali almeno il 50% dell'investimento ammissibile è costituito dai beni di cui all'art. 5 della L.317/91 (vedi Note) con esclusione delle licenze e della formazione del personale. Le priorità comportano un'anticipazione convenzionale di 60 giorni della data di completamento della documentazione e non sono cumulabili.

 

Agevolazioni finanziarie
Alle imprese aventi i requisiti viene concesso un contributo in conto capitale pari al 10% delle spese di investimento ammissibili, congiuntamente ad un contributo in conto interessi o in conto canoni pari ad 1 punto, su operazioni di finanziamento a medio termine o di leasing di importo non superiore al 65% delle spese di investimento ammissibili. Il contributo in conto interessi o in conto canoni viene erogato in forma attualizzata.

 

Per le imprese localizzate nei territori di altitudine superiore a 300 metri slm, compresi nei comuni classificati interamente o parzialmente montani, può essere fatta richiesta di ulteriore abbattimento del tasso di interesse sulla base di quanto previsto dalla L.R. 95/96 e dalla delibera del C.R. n. 28 del 13.2.2002 - Fondo denominato "ALTO". Per usufruire dell'agevolazione aggiuntiva occorre allegare il modello di domanda relativo all'attivazione del fondo "Alto".

La durata del finanziamento o del leasing agevolabili non può essere superiore a 10 anni per l'acquisto di terreni o per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di fabbricati e non superiore a 5 anni per gli altri investimenti.

 

Procedure
Fidi Toscana istruisce le domande di agevolazione finanziaria dopo il completamento della relativa documentazione da parte dell'impresa. La documentazione deve essere completata, pena la decadenza, entro 90 giorni dalla prima richiesta di completamento. Fidi Toscana concede le agevolazioni finanziarie ogni tre mesi, secondo una graduatoria costituita in base all'ordine cronologico della data di completamento della documentazione, alle imprese che siano in possesso dei necessari requisiti e che abbiano completato la documentazione almeno 30 giorni prima della fine del trimestre, tenendo conto delle priorità definite dalla L.R. 27/93 e dalla delibera del C.R.T. 283/94.


Erogazione
Fidi Toscana eroga le agevolazioni finanziarie dopo la comunicazione da parte della banca o della società di leasing attestante che il finanziamento a medio termine o il leasing sono stati erogati e dopo la comunicazione da parte dell'impresa che l'investimento è stato effettuato in conformità a quello approvato da Fidi Toscana acquisendo dall'impresa stessa una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Le agevolazioni sono erogate in relazione all'importo dell'investimento effettivamente realizzato e del finanziamento o del leasing ottenuto, e comunque non oltre l'importo dell'investimento e del finanziamento o del leasing approvato in precedenza da Fidi Toscana.

Il contributo in conto capitale ed il contributo in conto interessi o in conto canoni sono erogati direttamente all'impresa beneficiaria.

L'impresa decade dal diritto al contributo in conto capitale ed in conto interessi o in conto canoni ove non completi l'investimento entro 18 mesi dalla data di concessione dei contributi medesimi e, entro tale data, non ottenga l'erogazione, anche parziale, del finanziamento a medio termine o del leasing.

Non è causa di revoca dei contributi concessi la trasformazione da impresa individuale a società, se restano i requisiti previsti dalla suddetta legge.

 

Scadenze
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno.


Note
L.317/91 Interventi per la diffusione dell'innovazione

Art. 5. (Investimenti innovativi ammessi alle agevolazioni)

1. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 sono concesse ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, che effettuino investimenti aventi per oggetto, congiuntamente o disgiuntamente:
a) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;
b) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
c) la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
d) la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a), b) e c);

e) l'acquisizione di brevetto e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d);

f) la realizzazione o l'acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;

g) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi e macchinari, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento nell'ambiente.