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Hai
meno di 35 anni? … Puoi accedere alla legge regionale 27/1993
Finalità
La legge regionale n. 27/93 promuove la costituzione e l'avvio di nuove
imprese al fine di sviluppare l'imprenditoria giovanile.
Beneficiari
Sono ammesse tutte le imprese artigiane nonché le imprese di minori
dimensioni costituite nella forma di: impresa individuale, impresa
familiare, società in nome collettivo, società in accomandita semplice,
società a responsabilità limitata, società cooperativa.
Sono escluse le imprese
operanti nel settore dei trasporti e delle attività legate alla
trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti agricoli.
- Il limite di età è 35 anni per le imprese
individuali.
- Per le società i rappresentanti
legali ed almeno il 50% dei soci, che detengano almeno il 51% del
capitale sociale, devono avere un'età non superiore a 35 anni, al
momento della costituzione dell'impresa.
- Per le società cooperative, i
rappresentanti legali ed almeno il 50% dei soci cooperatori, che siano
altresì soci lavoratori e detengano almeno il 51% dei voti
nell'assemblea dei soci, devono avere un'età non superiore ai 35 anni,
al momento della costituzione dell'impresa.
Limiti:
- le imprese indicate non devono essere
state costituite prima di sei mesi dalla data di presentazione della
domanda per l'ottenimento delle agevolazioni finanziarie;
- I soggetti indicati sopra non possono
essere titolari, legali rappresentanti o soci di altra impresa che abbia
usufruito delle agevolazioni previste dalla L.R. 27/93;
- sono escluse le imprese in cui gli
immobilizzi tecnici, materiali e immateriali, sono costituiti per oltre
il 50% da beni provenienti da cessione o conferimento di azienda o di
rami di azienda.
Sono definite di minori
dimensioni le imprese aventi non più di 95 dipendenti e non più di
2.582.284,50 € di capitale investito, al netto di ammortamenti e di
rivalutazioni monetarie.
Iniziative ammissibili
Le iniziative agevolabili sono: 1) la
creazione di nuove imprese; 2) acquisto di attività preesistenti. In quest’ultimo
caso non sono ammesse le spese di acquisto ma solo le spese per investimenti
successivi di ristrutturazione e ammodernamento.
Spese ammissibili
- Acquisto di terreni o del diritto di
superficie;
- acquisto di fabbricati, limitatamente a
quelli di nuova costruzione, in misura non superiore al 40%
dell'investimento totale ammissibile;
- costruzione e/o ristrutturazione di
fabbricati in misura non superiore al 40% dell'investimento totale
ammissibile;
- acquisto di impianti, macchinari,
attrezzature; ï acquisto di brevetti, marchi e software;
- marketing operativo e strategico;
- costo del progetto d'impresa (business
plan) in misura non superiore all'1,5% dell'importo degli investimenti
sopra riportati.
L'importo dell'investimento ammissibile non
può essere superiore a 258.228 €, elevabile a 387.342 € per le imprese
che presentano il requisito di priorità per la realizzazione di
investimenti innovativi.
Le imprese ammesse alle
agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge non possono
usufruire, per lo stesso investimento, di altre agevolazioni finanziarie
disposte dalla normativa regionale, nazionale, comunitaria e di altri Enti
pubblici.
Priorità
Sono prioritarie le domande delle imprese individuali nelle quali il
titolare sia di sesso femminile, nonché delle società nelle quali siano di
sesso femminile i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che
detengano almeno il 50% del capitale sociale, nonché le domande delle
imprese per le quali almeno il 50% dell'investimento ammissibile è
costituito dai beni di cui all'art. 5 della L.317/91 (vedi Note) con
esclusione delle licenze e della formazione del personale. Le priorità
comportano un'anticipazione convenzionale di 60 giorni della data di
completamento della documentazione e non sono cumulabili.
Agevolazioni finanziarie
Alle imprese aventi i requisiti viene
concesso un contributo in conto capitale pari al 10% delle spese di
investimento ammissibili, congiuntamente ad un contributo in conto interessi
o in conto canoni pari ad 1 punto, su operazioni di finanziamento a medio
termine o di leasing di importo non superiore al 65% delle spese di
investimento ammissibili. Il contributo in conto interessi o in conto canoni
viene erogato in forma attualizzata.
Per le imprese localizzate
nei territori di altitudine superiore a 300 metri slm, compresi nei comuni
classificati interamente o parzialmente montani, può essere fatta richiesta
di ulteriore abbattimento del tasso di interesse sulla base di quanto
previsto dalla L.R. 95/96 e dalla delibera del C.R. n. 28 del 13.2.2002 - Fondo
denominato "ALTO". Per usufruire dell'agevolazione aggiuntiva
occorre allegare il modello di domanda relativo all'attivazione del fondo
"Alto".
La durata del finanziamento o del leasing agevolabili non può essere
superiore a 10 anni per l'acquisto di terreni o per l'acquisto, la
costruzione e la ristrutturazione di fabbricati e non superiore a 5 anni per
gli altri investimenti.
Procedure
Fidi Toscana istruisce le domande di agevolazione finanziaria dopo il
completamento della relativa documentazione da parte dell'impresa. La
documentazione deve essere completata, pena la decadenza, entro 90 giorni
dalla prima richiesta di completamento. Fidi Toscana concede le agevolazioni
finanziarie ogni tre mesi, secondo una graduatoria costituita in base
all'ordine cronologico della data di completamento della documentazione,
alle imprese che siano in possesso dei necessari requisiti e che abbiano
completato la documentazione almeno 30 giorni prima della fine del
trimestre, tenendo conto delle priorità definite dalla L.R. 27/93 e dalla
delibera del C.R.T. 283/94.
Erogazione
Fidi Toscana eroga le agevolazioni finanziarie dopo la comunicazione da
parte della banca o della società di leasing attestante che il
finanziamento a medio termine o il leasing sono stati erogati e dopo la
comunicazione da parte dell'impresa che l'investimento è stato effettuato
in conformità a quello approvato da Fidi Toscana acquisendo dall'impresa
stessa una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Le agevolazioni sono erogate
in relazione all'importo dell'investimento effettivamente realizzato e del
finanziamento o del leasing ottenuto, e comunque non oltre l'importo
dell'investimento e del finanziamento o del leasing approvato in precedenza
da Fidi Toscana.
Il contributo in conto
capitale ed il contributo in conto interessi o in conto canoni sono erogati
direttamente all'impresa beneficiaria.
L'impresa decade dal diritto
al contributo in conto capitale ed in conto interessi o in conto canoni ove
non completi l'investimento entro 18 mesi dalla data di concessione dei
contributi medesimi e, entro tale data, non ottenga l'erogazione, anche
parziale, del finanziamento a medio termine o del leasing.
Non è causa di revoca dei
contributi concessi la trasformazione da impresa individuale a società, se
restano i requisiti previsti dalla suddetta legge.
Scadenze
La domanda può essere presentata in
qualsiasi momento dell’anno.
Note
L.317/91 Interventi per la diffusione dell'innovazione
Art. 5. (Investimenti
innovativi ammessi alle agevolazioni)
1. Le agevolazioni previste
dagli articoli 6 e 12 sono concesse ai soggetti di cui all'articolo 1, comma
3, che effettuino investimenti aventi per oggetto, congiuntamente o
disgiuntamente:
a) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o più
unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a
mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico
destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo
produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura,
trasporto, magazzinaggio;
b) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o
più unità di lavoro composti da robot industriali o mezzi robotizzati,
gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di
programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
c) la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi
elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico,
alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla
gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al
collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo
e commerciale;
d) la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle
apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a), b) e c);
e) l'acquisizione di brevetto
e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, la formazione
del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei
sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d);
f) la realizzazione o
l'acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed
uffici di progettazione aziendale;
g) la realizzazione o
l'acquisizione di sistemi e macchinari, gestiti da apparecchiature
elettroniche, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento nell'ambiente.
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