- LEGGE NAZIONALE 488/92
- Commercio
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- Finalità
La legge prevede la concessione di agevolazioni finanziarie per la
realizzazione di interventi finalizzati alla modernizzazione
del sistema distributivo nelle aree depresse del Paese, anche tramite lo
sviluppo dell'associazionismo economico.
- Beneficiari
- Sono ammessi alle agevolazioni programmi di investimenti
nell'ambito di singole unita' locali riferiti alle seguenti attività:
a) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi di
vicinato, solo se inseriti in centri commerciali ovvero se aderenti a forme
associative di via o di strada tra commercianti al dettaglio che, attraverso
iniziative e servizi comuni, tendono a promuovere un immagine commerciale
unitaria, ovvero se aderenti a strutture operative dell’ associazionismo
economico operanti con propria insegna commerciale; al proposito si distingue
tra Unione Volontarie (forme di integrazione verticale, con proprio statuto e
marchio comune, realizzate tra uno o più grossisti e commercianti al
dettaglio) e Gruppi di Acquisto (associazioni prevalentemente tra dettaglianti
costituite per realizzare acquisti e servizi di vendita in comune).
- b) esercizi commerciali di vendita al dettaglio
classificati media struttura e grande struttura;
c) esercizi commerciali di vendita all'ingrosso e centri di distribuzione,
sia di singole imprese commerciali che di strutture operative
dell'associazionismo economico, con superficie dell'unita' locale pari almeno
a 1000 mq;
- d) attività' commerciali che esercitano la vendita per
corrispondenza e/o il commercio elettronico;
- e) attività' di "servizi complementari" alla
distribuzione (centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, gestione di centri commerciali,
intermediari del commercio, altre attività ,se effettuate da strutture
operative dell’associazionismo economico tra le imprese, relative a
informatica, contabilità e consulenza, studi di mercato, pubblicità,)
individuate con apposito decreto dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
- Ai fini della concessione delle agevolazioni gli
esercizi di vendita al dettaglio vengono classificati sulla base delle
disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive
modificazioni ed integrazioni, fatte salve le classificazioni effettuate
dalle regioni avvalendosi della facoltà' di cui all'art. 10, comma 4, del
medesimo decreto legislativo. Sono escluse dalle agevolazioni le farmacie,
le rivendite di soli generi di monopolio e gli impianti di distribuzione
automatica di carburante per autotrazione.
- Attività finanziabili
- 1. Con riferimento agli esercizi ed alle attività' di cui
all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), le agevolazioni possono essere
concesse in favore dei programmi di investimento finalizzati alla
costruzione di un "nuovo impianto" oppure all’ampliamento o al
"trasferimento" di strutture esistenti; per gli esercizi di cui
alla lettera a) le agevolazioni possono essere concesse anche per i
programmi di investimento finalizzati alla "ristrutturazione" di
punti vendita esistenti. A tal fine si considera:
- a) "ampliamento", l'iniziativa che sia volta ad
accrescere la potenzialità' di una struttura esistente attraverso
l'incremento dell'occupazione e, per i programmi di investimento di cui al
precedente art. 2, comma 1, lettere a) b) e c), attraverso un incremento
significativo della superficie dell'unita' locale non inferiore al 20% di
quella preesistente;
- b) "trasferimento", l'iniziativa volta a
rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione delle unita'
locali determinate da decisioni e/o ordinanze emanate dall'amministrazione
pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto
urbanistico, viario, o a finalità' di risanamento e di valorizzazione
ambientale debitamente accertata;
- c) "ristrutturazione", l'iniziativa che sia
volta alla modifica della formula distributiva e/o delle merceologie
trattate dall'unita' locale esistente.
- Con riferimento all’attività' dei servizi complementari
di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), le agevolazioni possono essere
concesse in favore dei medesimi progetti di investimento previsti per le
attività' di servizi reali di cui al punto 2.1 della delibera CIPE 27
aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni.
- Spese ammissibili
Progettazioni e studi, suolo aziendale, opere murarie,
macchinari impianti ed attrezzature, quelle relative all'acquisizione e/o
progettazione di servizi informatici e telematici, alla quota iniziale dei
contratti di franchising, quelle finalizzate all'introduzione dei sistemi di
qualità' secondo standard e metodologie riconosciute (UNI o ISO 9000) e
quelle relative all'adesione al sistema internazionale di certificazione
ambientale ISO 14001, limitatamente alla quota parte riconducibile alla
struttura interessata dall'iniziativa, nonché' quelle relative
all'acquisizione di mezzi mobili.
Agevolazioni previste
Le agevolazioni vengono erogate sotto forma di contributi
in conto capitale a fondo perduto secondo i limiti previsti dalla normativa
comunitaria degli aiuti di stato di prossima pubblicazione (dal 14 al 18 %
per le PMI in zona ob. 2).
Note
- Il bando è chiuso. Non si conosce la data di apertura
del prossimo bando.
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