LEGGE NAZIONALE 488/92
Commercio
 
Finalità
La legge prevede la concessione di agevolazioni finanziarie per la realizzazione di interventi finalizzati alla modernizzazione del sistema distributivo nelle aree depresse del Paese, anche tramite lo sviluppo dell'associazionismo economico.

 

Beneficiari
Sono ammessi alle agevolazioni programmi di investimenti nell'ambito di singole unita' locali riferiti alle seguenti attività:

a) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi di vicinato, solo se inseriti in centri commerciali ovvero se aderenti a forme associative di via o di strada tra commercianti al dettaglio che, attraverso iniziative e servizi comuni, tendono a promuovere un immagine commerciale unitaria, ovvero se aderenti a strutture operative dell’ associazionismo economico operanti con propria insegna commerciale; al proposito si distingue tra Unione Volontarie (forme di integrazione verticale, con proprio statuto e marchio comune, realizzate tra uno o più grossisti e commercianti al dettaglio) e Gruppi di Acquisto (associazioni prevalentemente tra dettaglianti costituite per realizzare acquisti e servizi di vendita in comune).

b) esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati media struttura e grande struttura;

c) esercizi commerciali di vendita all'ingrosso e centri di distribuzione, sia di singole imprese commerciali che di strutture operative dell'associazionismo economico, con superficie dell'unita' locale pari almeno a 1000 mq;

d) attività' commerciali che esercitano la vendita per corrispondenza e/o il commercio elettronico;
e) attività' di "servizi complementari" alla distribuzione (centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, gestione di centri commerciali, intermediari del commercio, altre attività ,se effettuate da strutture operative dell’associazionismo economico tra le imprese, relative a informatica, contabilità e consulenza, studi di mercato, pubblicità,) individuate con apposito decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Ai fini della concessione delle agevolazioni gli esercizi di vendita al dettaglio vengono classificati sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le classificazioni effettuate dalle regioni avvalendosi della facoltà' di cui all'art. 10, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Sono escluse dalle agevolazioni le farmacie, le rivendite di soli generi di monopolio e gli impianti di distribuzione automatica di carburante per autotrazione.

 

Attività finanziabili
1. Con riferimento agli esercizi ed alle attività' di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), le agevolazioni possono essere concesse in favore dei programmi di investimento finalizzati alla costruzione di un "nuovo impianto" oppure all’ampliamento o al "trasferimento" di strutture esistenti; per gli esercizi di cui alla lettera a) le agevolazioni possono essere concesse anche per i programmi di investimento finalizzati alla "ristrutturazione" di punti vendita esistenti. A tal fine si considera:
a) "ampliamento", l'iniziativa che sia volta ad accrescere la potenzialità' di una struttura esistente attraverso l'incremento dell'occupazione e, per i programmi di investimento di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere a) b) e c), attraverso un incremento significativo della superficie dell'unita' locale non inferiore al 20% di quella preesistente;
b) "trasferimento", l'iniziativa volta a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione delle unita' locali determinate da decisioni e/o ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto urbanistico, viario, o a finalità' di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata;
c) "ristrutturazione", l'iniziativa che sia volta alla modifica della formula distributiva e/o delle merceologie trattate dall'unita' locale esistente.
Con riferimento all’attività' dei servizi complementari di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), le agevolazioni possono essere concesse in favore dei medesimi progetti di investimento previsti per le attività' di servizi reali di cui al punto 2.1 della delibera CIPE 27 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni.

 

Spese ammissibili
Progettazioni e studi, suolo aziendale, opere murarie, macchinari impianti ed attrezzature, quelle relative all'acquisizione e/o progettazione di servizi informatici e telematici, alla quota iniziale dei contratti di franchising, quelle finalizzate all'introduzione dei sistemi di qualità' secondo standard e metodologie riconosciute (UNI o ISO 9000) e quelle relative all'adesione al sistema internazionale di certificazione ambientale ISO 14001, limitatamente alla quota parte riconducibile alla struttura interessata dall'iniziativa, nonché' quelle relative all'acquisizione di mezzi mobili.
 
Agevolazioni previste
Le agevolazioni vengono erogate sotto forma di contributi in conto capitale a fondo perduto secondo i limiti previsti dalla normativa comunitaria degli aiuti di stato di prossima pubblicazione (dal 14 al 18 % per le PMI in zona ob. 2).

Note

Il bando è chiuso. Non si conosce la data di apertura del prossimo bando.